Art. 63.
(Abrogazioni).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
      2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla

 

Pag. 64

presente legge e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati rispettivamente nei confronti del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, della Direzione generale del SIS, dell'AI e dell'AE.